Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Clausole bando

Il comune di .. sta predisponendo un bando di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali. Attualmente il servizio è gestito da una Cooperativa sociale. E' possibile riservare la gara, pur trattandosi di una procedura aperta sopra soglia, ai soggetti di cui all'art. 52 del d.lgs. 163/2007 o è preferibile prevedere una sola clausola di esecuzione? La nostra prima ipotesi va in questa seconda direzione, recitando il testo del capitolato: "Secondo quanto previsto dall’art. 52 del d. lgs. 163/2006 ed al fine di garantire la continuità occupazionale e quella dei progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio alle dipendenze della Cooperativa Sociale di tipo B) che svolge per il comune di Pinerolo il servizio oggetto del presente appalto sino al 31/3/2008, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge 381/1991, l’aggiudicatario dovrà procedere all’assunzione di tale personale svantaggiato, attualmente composto da n. 4 persone, come risulta dalle convenzioni in atto relative ai servizi in oggetto, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore. In subordine, nel caso che il personale “svantaggiato” delle cooperative sociali, in tutto o in parte, non aderisca alla proposta di assunzione, l’affidatario dovrà garantire comunque la presenza di n. 4 persone svantaggiate tra il personale addetto al servizio in oggetto in osservanza dell’ art. 5 della L. 381/91 come introdotto dall’art. 20 della L. n.52/96. L’appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la continuità occupazionale ed il trattamento economico e giuridico maturato da tutti i soggetti già operanti in virtù della precedente procedura di affidamento, qualora questo sia interessato". Il testo così formulato è corretto? Sarebbe altrettanto corretto prevedere che l'ammissione alla gara sia riservata ai soli concorrenti di cui all'art. 52 del d.lgs. 163/2006?

Si richiede il parere di codesta Amministrazione in ordine alla legittimità della previsione nei bandi di gara dell'opzione di rinnovo per una durata superiore al contratto da rinnovare, così come alla possibilità di prevedere più rinnovi successivi, fermo restando il limite novennale di cui all'art. 12 del R.D. n. 2440/1923.